sabato 1 febbraio 2014

ABORTIRE E’ UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLA DONNA







Il 1° febbraio 2014, FREEDOM FOR BIRTH ROME ACTION GROUP scenderà in piazza per rivendicare il diritto di ogni donna di autodeterminarsi rispetto al proprio corpo.
Alla luce delle recenti derive maschiliste che, in Parlamento Europeo come in Spagna, stanno gravemente compromettendo la libertà delle donne di decidere quando, se e come fare un figlio, ci sembra il momento per fare alcune riflessioni sulla Legge 194.
Noi stesse abbiamo in più occasioni sostenuto che la Legge 194/78 debba essere difesa. Tuttora lo sosteniamo e lo gridiamo con ferma convinzione, così come lo grideremo il prossimo 1° febbraio 2014.
Tuttavia, sentiamo anche l’esigenza di rivendicare che la Legge 194 va migliorata. Ecco il perché.
Il diritto all’aborto nasce con la donna, non con una legge di stato: è un diritto umano e inviolabile della persona.
A fronte di un diritto della persona umana, il compito di una legge è riconoscerne l’esistenza e garantirne la pratica attuazione.
La Legge 194/1978 non riconosce alle donne un diritto all’aborto, non riconosce che l’aborto sia un diritto fondamentale della persona, innato in ogni donna. Di conseguenza, lo regolamenta in modo restrittivo e non offre alcuna garanzia di effettività alle donne.
Nell’impianto della 194, la scelta della donna di abortire è correlata ad un “serio pericolo” per la sua salute fisica o psichica. Pur essendo previsto un ampio ventaglio di motivazioni (salute fisica, malformazioni del feto, motivi di ordine sociale, economico o familiare), queste assumono rilevanza solo se mettono a rischio la salute della donna; scontato che per poter scegliere di abortire ci debba necessariamente essere una di queste condizioni.
Quella della donna che si rivolge al medico o ad una struttura sanitaria chiedendo l’assistenza per l’aborto, non è considerata una scelta, ma una mera “intenzione”, da analizzare, vagliare, sindacare, approfondire.
Inizia, così, una vera e propria indagine sui “problemi” che (necessariamente) devono aver portato la donna a chiedere l’interruzione della gravidanza, un’indagine finalizzata non solo al sostegno della donna - che poi questo sostegno sia richiesto o non, poco importa! -, ma piuttosto alla ricerca di una risoluzione di questi problemi. Un colloquio, lo sappiamo, frutto di un compromesso storico e magari, nella pratica, meramente burocratico, eppure imprescindibile nell’iter della 194.
Nessuna altra legge statale prevede con altrettanta enfasi la promozione di ogni “opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”.
Nessuna altra legge prevede con altrettanta enfasi la necessità di mettere la donna “in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre”, come invece questa legge che, in realtà, dovrebbe garantire le donne che non vogliono diventare madri, che siano o meno lavoratrici.

Insomma, il medico deve assicurasi che la donna sia davvero convinta di interrompere la gravidanza e che le (presupposte) motivazioni non possano essere superate.
Dopo il colloquio sulle motivazioni, il medico rilascia, di fatto, un “nulla osta”, con cui la donna si può presentare in ospedale. Non subito però: lei deve riflettere ancora per sette giorni, dovendo osservare l’invito del medico di soprassedere per un’ulteriore settimana.
La Legge 194, poi, pur prevedendo che le Direzioni Sanitarie e le Regioni siano tenute ad assicurare l’assistenza anche in caso di obiezioni di coscienza, non prevede alcun obbligo cogente né sanzioni per il caso in cui la donna venga caldamente invitata a recarsi altrove per l’aborto (anche terapeutico), come ogni giorno accade.
La stessa possibilità di esercitare l’obiezione di coscienza - e non ci addentriamo qui sul tema - finisce per relegare ad un rango meramente secondario quello che è un diritto fondamentale della donna, prevalendo su questo nella realtà dei fatti.
Crediamo, allora, sia giunto il momento di riconoscere che:
- le motivazioni che inducono una donna all’aborto non devono essere vagliate, giudicate o risolte;
- quello all’aborto è un diritto di rango costituzionale, appartenente alla persona umana, che trova fondamento non soltanto nel diritto alla salute ma anche, ed anzi soprattutto, nel diritto di ogni donna di esplicare la propria personalità.
Prevedere che il medico o la struttura sanitaria si debbano “prendere carico” delle (presupposte) problematiche di una donna che vuole abortire - per tentare di dissuaderla! – significa disconoscere che:
la donna è sovrana e competente nel decidere per sé e per il proprio corpo;
la scelta della donna non va indagata;
la donna potrebbe non avere motivazioni socialmente rilevanti all’aborto e potrebbe decidere di interrompere la gravidanza anche se portarla a termine non le causerebbe un problema di salute fisica o psichica o un’infermità mentale.
In realtà, l’esclusione economica e la marginalizzazione sociale delle donne, le discriminazioni sul lavoro, la tutela della salute, piuttosto che essere ridotte a meri pretesti per controllare le scelte delle donne, dovrebbero essere seriamente affrontate nelle sedi opportune: nelle aule parlamentari, con le riforme del lavoro e dello stato sociale; con i programmi di governo e con i bilanci dello stato e delle regioni. Senza ipocrisie e paternalismi.
E, intanto, finanziare, potenziare, valorizzare i Consultori e favorirli nella loro importante attività di prevenzione e promozione della salute della donna, sarebbe già un segno di buona volontà.
Siamo, quindi, veramente sicure che in Italia la situazione non sia già simile a quella che si prospetta in Spagna? Uno sguardo alla recente proposta di legge francese potrebbe forse aiutarci a capirlo.
Freedom for Birth Rome Action Group

domenica 19 gennaio 2014

MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE PER IL PARTO A DOMICILIO




Spett.le
U.S.L. _________
_________
_________ - ___________  
           
 A MEZZO RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Regione ________
_________ - _________  
                                                                                               
A MEZZO RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Richiesta di rimborso delle spese per il parto a domicilio

Io sottoscritta ____________________________________, nata a ________________ il ______________, residente e domiciliata in _________________________________, Codice fiscale ______________________________,
premesso
- di essere in stato di gravidanza fisiologica, precisamente alla _____ settimana, con data prevista per il parto per il giorno _________, come da certificato che si allega;
- di voler partorire presso il proprio domicilio sito in _______________________ _____________________ (oppure presso la Casa Maternità “__________________”, sita in _________________________________________), reputando tale luogo come l’unico che possa garantire il rispetto della mia intimità, delle mie scelte ed esigenze nonché della mia identità culturale, e che possa favorire una dimensione umana e familiare e condizioni idonee a preservare la serenità ed il benessere psicofisico della sottoscritta;
- che al suddetto parto assisteranno le Ostetriche ___________________________ ______________________________ iscritte all’Albo Provinciale di _______________, e presterà assistenza pediatrica il Dott. _________________________ dell’Ordine dei Medici di ___________;
considerato
- che sussiste, in capo alla sottoscritta così come in capo ad ogni donna, il diritto di scegliere le circostanze nelle quali deve avvenire e svolgersi il proprio parto;
- che tale diritto costituisce un diritto umano ed inviolabile, che trova fondamento sia nell’ordinamento giuridico italiano che in quello comunitario ed internazionale;
- che, infatti, tale diritto è correlato al diritto di autodeterminarsi rispetto alle propria vita familiare e personale, sancito dall’articolo 2 della Costituzione, a mente del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- che il diritto in parola, inoltre, si ricollega al diritto di scelta dei trattamenti sanitari, riconosciuto dall’articolo. 32 della Costituzione, al cui secondo comma si specifica che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, la quale non può, in ogni caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
- ch, inoltre, il diritto di scelta al parto è correlato al principio della inviolabilità della libertà personale, riconosciuto dall’articolo 13 della Costituzione;
- che l’articolo 33 della Legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso “il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura”;
- che la stessa citata Legge, all’articolo 14, “Unità sanitarie locali”, comma terzo, attribuisce alle Unità sanitarie locali, tra gli altri, il compito di garantire l’assistenza domiciliare e che, ancora più esplicitamente, il successivo articolo 25 statuisce che “Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare” e che “Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri”;
- che, quanto all’ordinamento internazionale, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, riconosce il “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, sancendo che:
1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
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2.  Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”;
- che tale disposizione è stata espressamente richiamata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, con la recente sentenza del 14 dicembre 2010 resa nel caso Anna Ternovszky contro l’Ungheria, ha precisato che il diritto al rispetto della vita privata include anche il diritto di scegliere le circostanze in cui avere il proprio partoe che “la decisione di diventare genitore comprende altresì il diritto di decidere le circostanze in cui farlo accadere e si tratta di circostanze che […] fanno indiscutibilmente parte dell’ambito della vita privata. (sentenza definitiva il 14 marzo 2011, ricorso  n. 6755/09);
- che, analogamente, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, all’articolo 7 si tutela il “Rispetto della vita privata e della vita familiare”, riconoscendosi che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”.
ritenuto
- che, alla luce della soprarichiamata normativa, nazionale ed internazionale, sussiste incontestabilmente, in capo agli Enti pubblici, il dovere di approntare assistenza e cure domiciliari e che a questo dovere corrisponda, in capo al cittadino, il diritto di scegliere il luogo di assistenza;
- che, in quest’ottica, il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per il parto in ambiente extraospedaliero, quale strumento di sostanziale parificazione delle condizioni, di accesso e di assistenza, tra parto extraospedaliero e parto ospedaliero, costituisce una misura necessaria per garantire alle donne un effettivo e sostanziale diritto di scegliere come e dove partorire;
considerato altresì
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui "la nascita rappresenta un importante evento personale, familiare e sociale ancor prima che sanitario", ha ricordato che non è mai stato scientificamente provato che “l’ospedale è più sicuro della casa per una donna che ha avuto una gravidanza normale. Studi su parti in casa programmati in paesi industrializzati e per gravidanze non a rischio, hanno mostrato che le percentuali di complicazioni e di morti materne e neonatali erano uguali o inferiori rispetto a quelle relative ai parti in ospedale” (OMS, Rapporto “Having a baby in Europe”, Copenhagen, 1985);

- che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nella pubblicazione “Maternità Sicura – Guida Pratica all’assistenza al parto fisiologico, al parto naturale” (Ginevra 1996) ha precisato che "… una donna dovrebbe partorire nel posto in cui si sente più sicura, a suo agio, e dove siano possibili le cure appropriate. Per una donna gravida a basso rischio questo posto può essere la casa, una piccola clinica di maternità o centro di nascita o forse nel reparto di maternità di un grande ospedale. In ogni caso deve essere un posto in cui tutte le cure e le attenzioni sono concentrate sulle sue necessità e sulla sua sicurezza, il più vicino possibile alla sua dimora e alla sua cultura”;
- che nel 1988, il Parlamento Europeo ha adottato un Risoluzione sui diritti della partorienti, che legittima il parto a domicilio riconoscendosi che l'esperienza della maternità dovrebbe essere affrontata su una base di libera scelta (G.U.C.E. n. C 235/80 del 12.9.1988);
- che la letteratura scientifica è ricca di studi, basati su evidenze scientifiche, che dimostrano come, in presenza di gravidanza fisiologica, il parto a domicilio è una valida alternativa al parto in ospedale.
* * *
Tutto quanto sopra premesso e considerato, con la presente, la sottoscritta ______________________________, come sopra domiciliata,
RIVOLGE FORMALE ISTANZA
alle istituzioni in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, affinché Le venga riconosciuto il diritto ad avere il rimborso delle spese che sosterrà per il proprio parto a domicilio (oppure in Casa Maternità) e, conseguentemente, Le venga erogato l’importo che risulterà pari all’ammontare complessivo delle spese da sostenere per l’assistenza al proprio suddetto parto, come da giustificativi di spesa che verranno prodotti, quanto meno sino a concorrenza dell’importo corrispondente alle vigenti tariffe DRG regionali previste per l’intera degenza ospedaliera di mamma e bambino in caso di parto fisiologico.
Si allega la seguente documentazione:
a) certificato o autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, completa dei dati anagrafici della richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), attestante la data presunta del parto, il domicilio o la Casa Maternità ove avverrà, la modalità prescelta per la corresponsione dell’importo dovuto;
b) attestazione dello stato di gravidanza;

c) dichiarazione dell’Ostetrica che presterà assistenza al parto, completa dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché dei dati professionali (ordine professionale di appartenenza, numero di iscrizione).
In fede.
________________ (luogo)
________________ (data)
________________ (firma)

MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE PER IL PARTO A DOMICILIO (PARTO AVVENUTO)




Spett.le
U.S.L. _________
_________
_________ - ___________  
           
A MEZZO RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Regione ________
_________ - _________  
                                                                                               
A MEZZO RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Richiesta di rimborso delle spese per il parto a domicilio

Io sottoscritta ____________________________________, nata a ________________ il ______________, residente e domiciliata in _________________________________, Codice fiscale ______________________________,
premesso
- di avere partorito il giorno _____________, dando alla luce il proprio figlio/la propria figlia _________, come da attestazione di nascita che si allega;
- di aver partorito presso il proprio domicilio sito in _________________________________________ (oppure presso la Casa Maternità “__________________”, sita in _________________________________________), avendo reputato tale luogo come l’unico che potesse garantire, così come di fatto avvenuto,  il rispetto della mia intimità, delle mie scelte ed esigenze nonché della mia identità culturale, e che potesse favorire una dimensione umana e familiare e condizioni idonee a preservare la serenità ed il benessere psicofisico della sottoscritta;
- che al suddetto parto hanno assistito le Ostetriche ___________________________ ______________________________ iscritte all’Albo Provinciale di _______________,

ed ha prestato assistenza pediatrica il Dott. _________________________ dell’Ordine dei Medici di ___________;
considerato
- che sussiste, in capo alla sottoscritta così come in capo ad ogni donna, il diritto di scegliere le circostanze nelle quali deve avvenire e svolgersi il proprio parto;
- che tale diritto costituisce un diritto umano ed inviolabile, che trova fondamento sia nell’ordinamento giuridico italiano che in quello comunitario ed internazionale;
- che, infatti, tale diritto è correlato al diritto di autodeterminarsi rispetto alle propria vita familiare e personale, sancito dall’articolo 2 della Costituzione, a mente del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- che il diritto in parola, inoltre, si ricollega al diritto di scelta dei trattamenti sanitari, riconosciuto dall’articolo. 32 della Costituzione, al cui secondo comma si specifica che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, la quale non può, in ogni caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
- ch, inoltre, il diritto di scelta al parto è correlato al principio della inviolabilità della libertà personale, riconosciuto dall’articolo 13 della Costituzione;
- che l’articolo 33 della Legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso “il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura”;
- che la stessa citata Legge, all’articolo 14, “Unità sanitarie locali”, comma terzo, attribuisce alle Unità sanitarie locali, tra gli altri, il compito di garantire l’assistenza domiciliare e che, ancora più esplicitamente, il successivo articolo 25 statuisce che “Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare” e che “Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri”;
- che, quanto all’ordinamento internazionale, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, riconosce il “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, sancendo che:

1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2.  Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”;
- che tale disposizione è stata espressamente richiamata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, con la recente sentenza del 14 dicembre 2010 resa nel caso Anna Ternovszky contro l’Ungheria, ha precisato che il diritto al rispetto della vita privata include anche il diritto di scegliere le circostanze in cui avere il proprio partoe che “la decisione di diventare genitore comprende altresì il diritto di decidere le circostanze in cui farlo accadere e si tratta di circostanze che […] fanno indiscutibilmente parte dell’ambito della vita privata. (sentenza definitiva il 14 marzo 2011, ricorso  n. 6755/09);
- che, analogamente, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, all’articolo 7 si tutela il “Rispetto della vita privata e della vita familiare”, riconoscendosi che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”.
ritenuto
- che, alla luce della soprarichiamata normativa, nazionale ed internazionale, sussiste incontestabilmente, in capo agli Enti pubblici, il dovere di approntare assistenza e cure domiciliari e che a questo dovere corrisponda, in capo al cittadino, il diritto di scegliere il luogo di assistenza;
- che, in quest’ottica, il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per il parto in ambiente extraospedaliero, quale strumento di sostanziale parificazione delle condizioni, di accesso e di assistenza, tra parto extraospedaliero e parto ospedaliero, costituisce una misura necessaria per garantire alle donne un effettivo e sostanziale diritto di scegliere come e dove partorire;
considerato altresì
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui "la nascita rappresenta un importante evento personale, familiare e sociale ancor prima che sanitario", ha ricordato che non è mai stato scientificamente provato che “l’ospedale è più sicuro della casa per una donna che ha avuto una gravidanza normale. Studi su parti in casa programmati in paesi industrializzati e per gravidanze non a rischio, hanno mostrato che le percentuali di

complicazioni e di morti materne e neonatali erano uguali o inferiori rispetto a quelle relative ai parti in ospedale OMS, Rapporto “Having a baby in Europe”, Copenhagen, 1985);
- che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nella pubblicazione “Maternità Sicura – Guida Pratica all’assistenza al parto fisiologico, al parto naturale” (Ginevra 1996) ha precisato che "… una donna dovrebbe partorire nel posto in cui si sente più sicura, a suo agio, e dove siano possibili le cure appropriate. Per una donna gravida a basso rischio questo posto può essere la casa, una piccola clinica di maternità o centro di nascita o forse nel reparto di maternità di un grande ospedale. In ogni caso deve essere un posto in cui tutte le cure e le attenzioni sono concentrate sulle sue necessità e sulla sua sicurezza, il più vicino possibile alla sua dimora e alla sua cultura”;
- che nel 1988, il Parlamento Europeo ha adottato un Risoluzione sui diritti della partorienti, che legittima il parto a domicilio riconoscendosi che l'esperienza della maternità dovrebbe essere affrontata su una base di libera scelta (G.U.C.E. n. C 235/80 del 12.9.1988);
- che la letteratura scientifica è ricca di studi, basati su evidenze scientifiche, che dimostrano come, in presenza di gravidanza fisiologica, il parto a domicilio è una valida alternativa al parto in ospedale.
* * *
Tutto quanto sopra premesso e considerato, con la presente, la sottoscritta ______________________________, come sopra domiciliata,
RIVOLGE FORMALE ISTANZA
alle istituzioni in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, affinché Le venga riconosciuto il diritto ad avere il rimborso delle spese sostenute per il proprio parto a domicilio (oppure in Casa Maternità) e, conseguentemente, Le venga erogato l’importo di € _____________ (Euro ____________/__), pari all’ammontare complessivo delle spese sostenute per l’assistenza al proprio suddetto parto, come da giustificativi di spesa che si allegano, quanto meno sino a concorrenza dell’importo corrispondente alle vigenti tariffe DRG regionali previste per l’intera degenza ospedaliera di mamma e bambino in caso di parto fisiologico.
Si allega la seguente documentazione:
a) certificato o autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, completa dei dati anagrafici della richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,

codice fiscale), attestante la data del parto, il domicilio o la Casa Maternità ove è avvenuto, la modalità prescelta per la corresponsione dell’importo dovuto;
b) dichiarazione dell’ostetrica/o di avere prestato assistenza al parto, completa dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché dei dati professionali (ordine professionale di appartenenza, numero di iscrizione);
c) copia dell’attestazione di nascita di ______________________;
d) documentazione giustificativa delle spese sostenute.
In fede.
________________ (luogo)
________________ (data)
________________ (firma)

RIMBORSO SPESE PER IL PARTO A DOMICILIO



RIMBORSO SPESE PER IL PARTO A DOMICILIO

FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE: SCARICATE IL MODELLO PER CHIEDERE, IN OGNI REGIONE, IL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL PARTO A DOMICILIO!
Il Movimento FREEDOM FOR BIRTH ROME ACTION GROUP è lieto di mettere a disposizione di tutte le donne e le coppie di tutta Italia dei fac-simili di lettere ed istanze per chiedere, alle autorità regionali competenti, il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per l’assistenza ostetrica al parto a domicilio.
I modelli sono due: uno da utilizzare se il parto non è ancora avvenuto; l’altro da utilizzare se il parto è già avvenuto (cinque pagine ognuno).
Per qualsiasi chiarimento, aiuto nella compilazione dei modelli e ogni altra informazione, assistenza legale a seguire la pratica, potete contattarci tramite la nostra pagina fb, il nostro blog o al numero di cellulare 338.3304914.
Tante donne stanno già inviando queste lettere: fatelo anche voi!

LEGGI MAGGIORI INFORMAZIONI
Questo è un contributo che il Movimento vuole dare per chiedere che in Italia diventi effettivo il diritto di ogni donna di scegliere come e dove partorire, di autodeterminarsi rispetto al proprio parto e di decidere quale sia il modello di assistenza (medicalizzata o meno) più rispettoso della propria personalità, della propria cultura e della propria dignità e, quindi, più vicino ai propri bisogni ed esigenze.
Ad oggi, soltanto pochissime Regioni italiane hanno adottato leggi che prevedono il rimborso delle spese per il parto a domicilio o in casa maternità.
Nella totalità dei casi, tuttavia, questo rimborso è solo parziale ed è subordinato a condizioni severe e particolarmente restrittive.
In molti altri casi, inoltre, si tratta di provvedimenti inattuati che, lungi dal riconoscere un vero e proprio diritto delle donne ad ottenere il rimborso, lo condizionano alla presenza di risorse o, peggio ancora, alla volontà degli organi amministrativi di dare seguito ai provvedimenti normativi.
Da qui, spesso, tanti dinieghi che ci lasciano chiaramente capire come in Italia, ad eccezione di pochissimi casi, siamo davvero lontane da un riconoscimento, effettivo e pieno, del diritto di scelta al parto.
A ciò si aggiunge il totale silenzio e l'assenza di provvedimenti normativi nella maggior parte delle altre Regioni italiane.
Invitiamo, quindi, chiunque abbia scelto o scelga di partorire in ambiente extraospedaliero, ad inviare la richiesta di rimborso, scaricando uno dei due modelli che FREEDOM FOR BIRTH ROME ACTION GROUP ha preparato e mette a vostra disposizione.
Questo nella speranza di veder accogliere le richieste stesse e, comunque, nella convinzione che sia in ogni caso, a prescindere dall’esito, importante FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE per chiedere un riconoscimento effettivo del diritto di scegliere dove e come partorire e promuovere, in ogni Regione, l’adozione dei provvedimenti normativi e regolamentari necessari!
Invitiamo, inoltre, tutte le altre associazioni italiane a divulgare questi modelli, mettendoli a disposizione delle proprie socie e di tutta la collettività, unendosi alle donne italiane ed a FREEDOM FOR BIRTH ROME ACTION GROUP in questa doverosa battaglia per i diritti umani delle donne.